La mediazione in assenza della parte e con delega cumulativa rende la domanda improcedibile: impossibile valutare la peculiarità del caso
Procura cumulativa in mediazione: domanda improcedibile
Il tentativo di mediazione obbligatoria non può considerarsi effettivo quando si svolge in modalità cumulativa tramite un rappresentante delegato, che agisce per conto di numerosi ricorrenti. L’intento della Riforma Cartabia (art. 8 D.Lgs. 28/2010), infatti, è di garantire la partecipazione personale o una delega per giustificati motivi. L’utilizzo di una procura cumulativa non consente al mediatore di valutare le peculiarità del singolo caso e di percepire il centro di interessi del consumatore. Questa modalità cumulativa è quindi invalida e inidonea a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Lo ha precisato il Tribunale di Firenze nella sentenza n. 3777/2025.
Contratto di finanziamento: ricorso per dichiarazione di nullità
Un ricorrente chiede in giudizio la dichiarazione di nullità di un contratto di finanziamento concluso per l’acquisto di un elettrodomestico e il conseguente diritto alla restituzione delle somme prestate al solo tasso legale. Il finanziamento in questione è stato erogato tramite un esercente convenzionato con la banca convenuta.
Tre i motivi di nullità sollevati dal ricorrente: 1. Il contratto è stato stipulato da un soggetto privo della qualifica di agente in attività finanziaria in violazione dell’art. 3 D.Lgs. 374/1999. 2. La parte proponente ha assunto un obbligo sottoposto a una condizione sospensiva meramente potestativa, ossia dipendente dal proprio arbitrio, in contrasto con l’art. 1355 c.c. 3. La forma scritta ad substantiam non è stata rispettata, in quanto la mera sottoscrizione di una clausola in caratteri minuti in un modulo per un prodotto diverso, non una carta revolving, e con condizioni riportate in documenti separati e non sottoscritti, non soddisfa i requisiti a tutela del cliente. Questo in violazione dell’art. 117 T.U.B.
Ricorso improcedibile: delega cumulativa per la mediazione
La banca si costituisce in giudizio, sollevando diverse eccezioni. In rito eccepisce prima di tutto l’improcedibilità del ricorso per la mancata effettiva attivazione e partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria, dato che questo è stato attivato cumulativamente e per delega insieme a terzi soggetti.
Nel merito invece eccepisce l’inapplicabilità del D.Lgs 374/1999 perchè la norma non era operativa al momento della sottoscrizione del contratto (maggio 2001), essendo stata attuata solo successivamente (D.M. 385/2001). Il ricorrente ha comunque usufruito della linea di credito senza mai contestare l’operato della banca. In terzo luogo occorre considerare il decorso del termine decennale di prescrizione per l’azione di ripetizione conseguente alla nullità. Il contratto infine è stato espressamente redatto per iscritto, rispettando gli artt. 117 T.U.B. e 1355 c.c. La richiesta di nullità del ricorrente pertanto appare del tutto infondata.
Domanda improcedibile: la mediazione richiede la partecipazione personale
Il Giudice istruisce la causa su base documentale, respingendo preliminarmente una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 3 D.Lgs 374/1999. Il Tribunale si concentra poi sull’eccezione di improcedibilità, ritenendola fondata e meritevole di accoglimento. Il Tribunale qualifica il finanziamento mediante carta revolving come strumento finanziario complesso e non come semplice carta di pagamento o credito al consumo finalizzato.
In virtù della sua natura bancaria-finanziaria, il giudizio rientra quindi tra quelli per i quali è obbligatorio il previo esperimento della procedura di mediazione (ex art. 5 D.Lgs. 28/2010). Il Giudice riscontra però che l’incontro di mediazione si è svolto in modo collettivo, coinvolgendo il Ragioniere delegato per ben dieci ricorrenti. Il Tribunale, richiamando la Riforma Cartabia (art. 8 D.Lgs 28/2010), ricorda che la partecipazione, invece, deve essere personale o eccezionalmente delegata solo per “giustificati motivi”. La modalità adottata nel caso di specie, ossia delega cumulativa e assenza del consumatore, non ha consentito al mediatore di valutare le peculiarità della singola controversia né di percepire il “centro di interessi e le emozioni” della parte, rendendo di fatto impossibile il tentativo conciliativo. La delega cumulativa non è giustificata né dalla natura del contenzioso, essendo garantito l’apporto tecnico dal legale, né dalla distanza geografica, visto che l’incontro si è svolto in videoconferenza. La domanda del ricorrente, assorbendo tutte le altre questioni sollevate, risulta quindi improcedibile.
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