Mediazione demandata in corso di causa: la comunicazione della mediazione al difensore costituito di controparte è valida e la domanda è procedibile
Domanda procedibile: valida la comunicazione al difensore di controparte costituito
In tema di mediazione demandata, la comunicazione della domanda trasmessa dall’organismo al procuratore costituito deve ritenersi valida ed efficace. In pendenza di giudizio, il principio di informalità e l’art. 170 c.p.c. rendono la notifica al difensore idonea a garantire la conoscibilità del procedimento. Tale modalità soddisfa l’obbligo di convocazione delle parti “con ogni mezzo idoneo”, gravante sull’organismo, evitando interpretazioni eccessivamente formalistiche che vanificherebbero le finalità deflattive dell’istituto. Lo ha ribadito il Tribunale di Arezzo nella sentenza n. 773/2025.
Decreto ingiuntivo opposto e assegnazione del termine per la mediazione obbligatoria
Un istituto di credito ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di 13.445,70 euro. Il fideiussore ingiunto però si oppone, contestando la carenza di prova del credito, l’invalidità di clausole su interessi e commissioni e la decadenza della banca dall’azione ai sensi dell’art. 1957 c.c. Il Tribunale, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegna il termine per esperire la mediazione obbligatoria.
Comunicazione della mediazione al difensore costituito: i due orientamenti
Il punto nodale della fase preliminare riguarda, quindi, la regolarità della convocazione al procedimento di mediazione. L’opponente infatti ha eccepito l’improcedibilità della domanda monitoria sostenendo che la convocazione fosse irrituale, perchè l’Organismo di mediazione aveva inviato l’avviso via PEC esclusivamente al difensore costituito nel giudizio di merito, e non alla parte personalmente. Ai fini del decidere il Giudice analizza quindi i due orientamenti esistenti sulla corretta interpretazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010, il quale prevede che la domanda sia comunicata alle parti “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”: L’orientamento letterale della norma è più rigido e sostiene che la comunicazione debba pervenire alla parte personalmente. La notifica al difensore sarebbe insufficiente poiché il legale, pur rappresentando la parte in giudizio, non avrebbe automaticamente la “procura sostanziale” per la mediazione. L’orientamento teleologico, invece, che è più flessibile, considera legittima la comunicazione al difensore, valorizzando i principi dell’informalità e della celerità della mediazione, ritenendo che in pendenza di giudizio il difensore sia il soggetto più idoneo a garantire l’effettiva conoscibilità dell’invito.
Mediazione demandata: rapporto processuale instaurato, valida la comunicazione al difensore
Il Giudicante decide di aderire al secondo orientamento, definendo l’eccezione dell’opponente “eccessivamente formalistica”. Le ragioni a supporto di questa scelta sono diverse. Prima di tutto la mediazione non deve trasformarsi in una trappola procedurale. Se la comunicazione raggiunge il difensore presso cui la parte è domiciliata, lo scopo informativo deve considerarsi raggiunto. In secondo luogo, poiché nel caso di specie la mediazione è stata disposta dal giudice (demandata), il rapporto processuale era già instaurato, per cui si può applicare analogicamente l’art. 170 c.p.c., che prevede la notifica degli atti al procuratore costituito. Il Tribunale ricorda inoltre che il difensore, in ogni caso, ha il dovere deontologico e professionale di informare tempestivamente il proprio assistito della convocazione, per cui la conoscenza personale è garantita. A ulteriore supporto della sua decisione il Giudice richiama infine la giurisprudenza della Cassazione (Ord. 12858/2025), secondo cui l’eventuale improcedibilità deve essere eccepita o rilevata d’ufficio alla prima udienza successiva al termine per la mediazione. Nel caso di specie, poiché l’opponente ha sollevato l’eccezione di improcedibilità un anno dopo (nelle memorie conclusionali) l’eccezione di improcedibilità va disattesa.
Superata la questione procedurale, il Tribunale decide e accoglie l’opposizione nel merito.
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