La buona fede e la lealtà nella mediazione si realizzato attraverso un dialogo sincero e un ascolto attivo per giungere a soluzioni condivise
Riforma Cartabia: focus su buona fede e lealtà nella mediazione
Il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, attuando la legge delega n. 206/2021, ha profondamente riformato gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, ponendo particolare enfasi sulla disciplina della mediazione (D. Lgs. n. 28/2010). Uno degli interventi più significativi riguarda l’articolo 8, che definisce il procedimento di mediazione.
Il cuore di questa modifica risiede nell’introduzione, al comma 6 dell’articolo 8, del dovere per “le parti e gli avvocati che le assistono di] cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.
Questa disposizione centra l’obiettivo ontologico dell’istituto: la collaborazione e il confronto onesto come presupposti essenziali per il successo della mediazione. Il legislatore ha così dato forma normativa a un fondamentale principio etico, richiamando un dovere civico generale e un dovere deontologico forense, anche in assenza di una sanzione specifica collegata alla sua violazione.
Fondamento etico-giuridico della cooperazione
L’obbligo di cooperare in buona fede e lealmente per un confronto effettivo stabilisce che la mediazione non debba essere una mera formalità, ma un’attività collaborativa. L’interpretazione di tale dovere si radica nell’articolo 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili e impone altresì l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
La buona fede oggettiva nel diritto privato (richiamata dagli articoli 1337, 1366, 1375 c.c.) non è solo un criterio interpretativo o valutativo del comportamento, ma una vera e propria fonte di obblighi di cooperazione (art. 1175 c.c.).
La Cassazione ha ribadito che la buona fede si configura come un obbligo di solidarietà che impone alle parti di modellare i propri comportamenti per salvaguardare l’interesse dell’altra, purché ciò non comporti un apprezzabile sacrificio del proprio. Questo principio è cruciale: esso trasforma un rapporto potenzialmente oppositivo in uno strumento di collaborazione, promuovendo modalità di risoluzione dei conflitti non avversariali, ma in linea con i valori di coesione sociale dell’ordinamento.
La lealtà e la probità sono altresì richieste nel comportamento in giudizio (art. 88 c.p.c.) e nell’attività professionale dell’avvocato.
Contenuto dell’obbligo: il confronto effettivo
L’obbligo di cooperazione in mediazione non si traduce nell’imposizione di una prestazione patrimoniale, né vincola le parti a raggiungere un accordo a tutti i costi.
Al contrario, un accordo imposto sarebbe contrario allo spirito della mediazione, che mira a soluzioni volute e condivise. Le parti mantengono la libertà di chiudere la procedura con un verbale di mancato accordo in qualsiasi momento.
L’obbligo consiste, piuttosto, nel dialogare in modo autentico al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
A differenza della trattativa contrattuale, dove la buona fede impone l’informazione chiara e la non rottura ingiustificata delle trattative, nella mediazione l’obiettivo non è predeterminare un accordo specifico. Le parti, esercitando la loro autonomia negoziale, devono confrontarsi sugli interessi e sui bisogni sottesi alla lite, che possono portare a soluzioni negoziali anche diverse da quelle oggetto della controversia iniziale. L’effettivo confronto richiede:
- un dialogo autentico per affrontare tutti gli aspetti della controversia, inclusi i motivi della lite, gli effetti potenziali, i bisogni, gli interessi e la fondatezza giuridica delle pretese;
- un ascolto attivo, poiché pur potendo far valere i propri diritti e interessi, è fondamentale ascoltare e tenere in considerazione gli interessi e le ragioni dell’altra parte, nel rispetto del dovere di solidarietà costituzionale.
Attraverso una serie di interazioni dialogiche, il procedimento di mediazione, sostenuto dalle tecniche del mediatore, induce le parti a trasformare la relazione da competitiva a collaborativa, portando volontariamente a quelle reciproche concessioni necessarie per raggiungere l’accordo amichevole di conciliazione.
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