Quando l’accordo in mediazione vincola anche il condomino dissenziente
L’accordo di mediazione stipulato dall’amministratore di condominio, previa autorizzazione dell’assemblea ex art. 1135 c.c., produce effetti vincolanti nei confronti di tutti i condomini, ivi incluso il condomino che abbia espresso voto contrario in sede assembleare, ove questi non abbia tempestivamente impugnato la delibera autorizzativa ai sensi dell’art. 1137 c.c. La regola della maggioranza si applica anche alle transazioni aventi ad oggetto le spese di interesse comune, essendo richiesto il consenso unanime ex art. 1108, terzo comma, c.c. soltanto quando la
