Organismo mediazione territorialmente incompetente: azione improcedibile
La presentazione unilaterale di un’istanza di mediazione obbligatoria dinanzi a un organismo territorialmente incompetente non soddisfa la condizione di procedibilità prevista dal D.Lgs. 28/2010. Tale irregolarità, se tempestivamente eccepita, impedisce alla procedura di produrre effetti giuridici validi, rendendo improcedibile l’azione giudiziale. In assenza di un accordo derogatorio tra le parti, la scelta di svolgere l’incontro in modalità telematica non sana il vizio, poiché la tecnologia rappresenta una semplice modalità operativa e non un criterio di deroga alla competenza territoriale. Lo ha precisato il Tribunale di Terni con la sentenza n. 31/2026.
Contestazione validità mutuo fondiario
Un soggetto cita in giudizio un istituto di credito per contestare la validità di un mutuo fondiario del 2008, poi rinegoziato nel 2017. Il contratto era stato stipulato per ripianare debiti pregressi derivanti da un precedente mutuo del 1994, del quale l’attore si era accollato il debito.
L’attore deduce in giudizio molteplici profili di invalidità: la nullità del mutuo per inesistenza della posta debitoria sottostante, la violazione della normativa antiusura, l’applicazione di interessi anatocistici tramite l’ammortamento “alla francese”, l’indeterminatezza dei tassi per mancata allegazione del piano di ammortamento e la divergenza tra l’Indice Sintetico di Costo (ISC) dichiarato e quello effettivamente applicato. Su queste basi, chiede il ricalcolo dei rapporti e la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca.
Eccezione di improcedibilità per incompetenza territoriale organismo di mediazione
La Banca si costituisce in giudizio eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda per vizi nella mediazione e incompetenza territoriale dell’organismo adito. Nel merito, contesta ogni addebito e formula domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell’attore al pagamento del debito residuo di circa € 80.000,00 dopo la risoluzione del contratto per inadempimento. La causa viene istruita con CTU contabile.
Lo svolgimento in modalità telematica non sana
Il Tribunale dichiara l’improcedibilità delle domande attoree per il mancato rituale esperimento della mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010. L’attore aveva infatti presentato istanza presso un organismo con sede legale a Pisa e sede operativa a Trento, nonostante la competenza territoriale spettasse inderogabilmente al Tribunale e quindi a un organismo di Terni.
Secondo il principio giurisprudenziale recepito, la domanda di mediazione presentata davanti a un organismo territorialmente incompetente non produce effetti e non soddisfa la condizione di procedibilità, a meno che non vi sia un accordo tra le parti per derogare al criterio del forum commissi delicti o della residenza del convenuto.
Il Tribunale precisa inoltre che lo svolgimento dell’incontro in modalità telematica non sana l’incompetenza: la tecnologia è solo un mezzo di partecipazione e non uno strumento per eludere le regole sulla competenza territoriale stabilite dal legislatore.
