Commette un illecito disciplinare l’avvocato che, durante un periodo di sospensione dall’attività, partecipa a una procedura di mediazione

Commette un illecito disciplinare l’avvocato che, durante un periodo di sospensione dall’attività, partecipa a una procedura di mediazione

L’avvocato che esercita l’attività professionale durante un periodo di sospensione, sia essa di natura amministrativa o disciplinare, viola il dovere di astensione sancito dall’art. 36, comma 1, del Codice Deontologico Forense.

Tale condotta è intrinsecamente riprovevole e non può essere giustificata dall’asserita buona fede dell’incolpato. Il divieto ha carattere assoluto si estende anche alla partecipazione a procedimenti di mediazione, in quanto atti riconducibili all’esercizio del mandato, la cui esecuzione lede il decoro e la dignità professionale.

Lo ha chiarito il CNF nella sentenza n. 230/2025

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