L’avvocato che esercita l’attività professionale durante un periodo di sospensione, sia essa di natura amministrativa o disciplinare, viola il dovere di astensione sancito dall’art. 36, comma 1, del Codice Deontologico Forense.
Tale condotta è intrinsecamente riprovevole e non può essere giustificata dall’asserita buona fede dell’incolpato. Il divieto ha carattere assoluto e si estende anche alla partecipazione a procedimenti di mediazione, in quanto atti riconducibili all’esercizio del mandato, la cui esecuzione lede il decoro e la dignità professionale.
Lo ha chiarito il CNF nella sentenza n. 230/2025
