In caso di controversie di natura ereditaria, casi di mediazione c.d. obbligatoria, l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione può essere sollevata dalla parte solo in primo grado, non più in appello.
La recente pronuncia della Cassazione di cui all’ordinanza n. 5474/2025, Sez. 2, pubblicata il 1/03/2025, conferma che l’eccezione è tempestiva solo se proposta entro la prima udienza del giudizio di primo grado, diversamente la parte incorre in decadenza dal diritto di sollevarla.
Chiaro il testo di legge dell’art. 5 comma 2 D.lgs. 28/2010 novellato dopo la Riforma Cartabia: “l’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”.
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