Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza (ud. 18 aprile 2024) 14 giugno 2024, n. 16654
In caso di conciliazione giudiziale o transazione, al legale va liquidato l’intero compenso per la fase decisionale, pur non svolta, aumentato fino al 25% e fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.