Chiamata di Terzo in causa mediazione

Chiamata di Terzo in causa mediazione

Una recente pronuncia del Tribunale di Bari (sentenza n. 1472/2025) affronta il tema del rapporto tra mediazione obbligatoria e chiamata in causa di terzi.

Il Tribunale pugliese, in una vicenda di responsabilità sanitaria, a fronte di una eccezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione, proposta dai sanitari, terzi chiamati in regresso dalla struttura convenuta, ha ribadito il principio accolto dalla giurisprudenza consolidata chiarendo che “l’obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo; di conseguenza, le domande rivolte nei confronti di questi soggetti non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità

Quest’ultima, infatti, costituisce una deroga all’esercizio di azione in giudizio previsto dall’art. 24 Cost., dovendo conseguentemente essere interpretata in senso restrittivo; per di più la eccezione di improcedibilità (art. 5 n. 2 D.Lgs 28/2010) è eccepita “dal convenuto, qualificazione che il codice di rito riferisce al destinatario della vocatio in ius da parte attrice” e che nella fattispecie, osserva il Tribunale, non aveva neppure esteso la domanda nei confronti dei sanitari terzi chiamati.

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