Con l’ordinanza 9102, pubblicata il 31 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla controversa questione relativa alla perentorietà o meno del termine di 15 giorni che viene concesso alle parti nel corso di un giudizio per l’esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
La Cassazione ha richiamato il principio affermato dagli stessi giudici di legittimità con la decisione 4035 del 2021 in merito alla natura del termine per l’attivazione della mediazione delegata dal Giudice secondo cui “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”.
Anche se il principio enunciato con la predetta decisione si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, hanno osservato gli Ermellini, non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria.