La problematica della estensione del patrocinio a spese dello Stato a favore degli avvocati anche per l’assistenza nella fase della mediazione o negoziazione assistita, dopo la pronuncia “negativa” della Corte di Cassazione, che con sentenza 31.8.2020 n.18123 aveva confermato l’esclusione del gratuito patrocinio per l’attività stragiudiziale in generale, precisando che non spetta il beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui alla mediazione non segue il giudizio, è stata affrontata dalla Corte costituzionale con sentenza 20.1.2022 n. 10.
La sentenza del 31.8.2020 n.18123 e l’esclusione del patrocinio gratuito per l’attività stragiudiziale
Con tale sentenza la Corte ha dichiarato che sono costituzionalmente illegittimi gli art. 74, comma 2, e 75, coma 1, del dPR n.115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito del procedimento di mediazione quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo.
I criteri stabiliti dal decreto del 1 agosto 2023
In linea con la citata sentenza della Corte costituzionale, con decreto 1 agosto 2023 (in GU n.183 del 7.8.2023), sono stati dettati i criteri per la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.
In particolare con il menzionato decreto sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese, e la disciplina delle modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo imposto.
In ordine all’importo dell’onorario, il decreto 1.8.2023 prevede (art.4) che all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, spetta il compenso previsto dall’art.20, comma 1-bis del decreto parametrico 10.3.2014 n.55, ridotto alla metà. Con tale disposizione si è posto fine alla oscillante giurisprudenza sui criteri di liquidazione del compenso in parola ed anche sulla spettanza o meno del compenso.
Modalità di presentazione della richiesta di credito di imposta
In ordine alle modalità di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta e comunicazioni, il decreto prevede che sono proposte, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di livello due e CNS.
In particolare il decreto statuisce (art.5) che l’istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato, deve contenere tra l’altro:
dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento;
istanza corredata dalla parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
dichiarazione della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ordine alla permanenza, al momento dell’accordo, delle condizioni reddituali previste per beneficiare del gratuito patrocinio.
Il decreto 1.8.2023 prevede espressamente specifici controlli e verifiche sia da parte del Consiglio dell’Ordine (art.6) che dal Ministero (art.7).
In ordine alle verifiche e comunicazioni del consiglio dell’Ordine il decreto (art.6) statuisce che il COA ricevuta l’istanza, se accerta che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunica sulla piattaforma del sito del Ministero della giustizia, l’esito negativo della domanda.
Il COA se accerta la ricorrenza dei requisiti di legge, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso richiesto conforme a quanto previsto dal decreto 1.8.2023, appone il visto di congruità, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma.
In ordine alle verifiche e provvedimenti del Ministero, l’art. 7 statuisce che, ricevuta la comunicazione, il Ministero:
se ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;
se ritiene sussistenti i presupposti della richiesta, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con apposito provvedimento convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato, dandone comunicazione all’avvocato e al COA;
nel caso in cui, effettuate le verifiche ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all’avvocato; entro sessanta giorni da tale comunicazione (negativa) l’avvocato può presentare nuova istanza.
Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta
In ordine ai termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta è previsto (art.8) che quando l’avvocato ha esercitato l’opzione, dopo l’adozione del provvedimento di convalida del Ministero, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1 gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1 settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
In ordine alla procedura di pagamento del compenso l’art.13 del decreto 1.8.2023 prevede che quando l’avvocato ha esercitato l’opzione per il pagamento dell’importo, emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.
Il Ministero, ricevuta la fattura, emette il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della Giustizia.