L’art. 8 comma 1 prevede che la comunicazione dell’avvio della procedura di mediazione vada inoltrata alla parte: “La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.”
Nelle procedure di mediazione obbligatorie e delegate (art. 8 comma 5 D.Lgs. 28/2010) vi è assistenza obbligatoria del legale: “Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.”
Sebbene sia stato introdotto di nuovo conio l’art. 5 quater nel D.Lgs 28/2010 che disciplina la mediazione delegata, non sono state per essa previste in merito alle convocazioni modalità di svolgimento o procedure diverse da quelle ordinarie. Si pone quindi il problema, oggi più che mai in capo agli Organismi, di individuare correttamente in caso di mediazione delegata quale sia il destinatario della comunicazione, se cioè sia l’avvocato costituito nel giudizio o la parte personalmente. Sono sul punto intervenute molte pronunce di merito di primo grado che a gran voce ricordano e richiamano la funzione della comunicazione della mediazione, cioè quella di invitare la parte privata al tavolo della procedura; per tale giurisprudenza quindi l’istanza va comunicata alla parte, non al procuratore costituito nel giudizio a quo.
Tra esse, il Tribunale di Torre Annunziata, sez. I, 21.02.2023, sentenza n. 529 “l’istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell’istante o della segreteria dell’organismo di mediazione.
Non è invece possibile inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli atti processuali”. Nello stesso senso Tribunale di Palermo, sentenza n. 3903 del 5 settembre 2019 e Tribunale di Cremona con sentenza del 1.7.2021: “Il richiamato decreto, infatti, non prevede in alcun suo punto la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l’atto sia portato a conoscenza della parte” (ex multis, ed in ultimo, sentenza Trib. Siena, 5 maggio 2020, n.744; sentenza Trib. Palermo 5 settembre 2019, n.3903; sentenza Trib. Rimini 28 febbraio 2017).
Ed ancora, Tribunale di Avellino, 01.02.2023, sentenza n. 178, giudice Maila Casale: “Lo stesso D. Lgs. n. 28/2010 però non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato. Quindi […] è da ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore.”
Se dunque principalmente e senza dubbio alcuno al fine di assolvere alla condizione di procedibilità la comunicazione della convocazione va inoltrata alla parte, tale principio va nel contempo coniugato con quello dell’informalità della mediazione e della fungibilità dei canali comunicativi purchè vi sia concreta conoscibilità e raggiungimento dello scopo.
Lo stesso Tribunale di Avellino con sentenza n. 178 del 01.02.2023 ha affermato infatti: “L’irregolarità della notifica dell’istanza di mediazione non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dall’opponente al proprio difensore atteso che quanto all’ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.”
Va dunque valutato caso per caso se la comunicazione presso il procuratore costituito nel processo a quo, in cui il Giudice ha demandato in mediazione, sia idonea a portare la parte a conoscenza del procedimento e ciò andrà fatto esaminando il contenuto della procura ad litem eventualmente allegata dall’istante e se in particolare essa contenga l’elezione di domicilio con specifico riferimento alla procedura di mediazione. Grava dunque sull’Organismo decidere a chi ritenga di inviare la comunicazione e quindi se solo all’avvocato della parte chiamata.
A parere della scrivente e per ragioni di indubbia prudenza è bene che la Segreteria dell’Organismo invii la comunicazione della mediazione sia alla parte personalmente sia al legale costituito nel giudizio, soprattutto alla luce della gravosa responsabilità che dopo la Riforma grava sugli Organismi. A conferma di un tanto si richiama una recentissima pronuncia d’appello della Corte Appello di Napoli n. 586/2024: “Considerato quindi che la funzione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all’incontro di mediazione (assistita dall’avvocato) è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente.”
Ma ciò, ad avviso del Collegio, non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio. D’altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una “parentesi non giurisdizionale all’interno del processo” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all’incontro di mediazione. […] In conclusione, appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell’invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata.”
Si noti che normalmente i Responsabili degli Organismi indicano alle segreterie di trasmettere l’invito a partecipare alla procedura di mediazione delegata non solo personalmente alla parte chiamata ma, valorizzando anche i contenuti della procura conferita al legale nel giudizio a quo (e quindi verificato se vi fosse anche il potere di rappresentanza in mediazione), in aggiunta e comunque per speditezza al fine del raggiungimento dello scopo diano indicazioni di inoltrare la PEC di avvio anche al procuratore costituito nel giudizio a quo, al fine di giovarsi di un ulteriore canale comunicativo verso la parte chiamata che ampli il raggio della conoscibilità dell’invito e favorisca massimamente la partecipazione effettiva e personale della parte, vero leitmotif della Riforma Cartabia.
Leggi l’articolo completo sul sito, clicca qui!